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Sez. L, Sentenza n. 611 del 15/02/1975 (Rv. 373928 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA TACITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373928-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA TACITA - CONDIZIONI.*

Si puo ravvisare una tacita acquiescenza alla modificazione delle condizioni di lavoro, disposte unilateralmente dal datore di lavoro, nel comportamento del lavoratore che, in luogo di avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la propria opera, quando in cio sia ravvisabile una non equivoca manifestazione di volonta e quando il comportamento non sia determinato da ragioni diverse dall'accettazione delle nuove condizioni. (V 609/75, mass n 373926; 1739/74, mass n 369908; (V 1358/73, mass n 363997).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)