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Sez. 2, Sentenza n. 1358 del 14/05/1973 (Rv. 363997 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363997-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*

Il comportamento del lavoratore che, di fronte a una modificazione delle condizioni di lavoro, quale la soppressione di un'indennita, disposta unilateralmente dal datore di lavoro, anziche avvalersi della facolta di recesso, continui nelle prestazioni di lavoro, non implica necessariamente la volonta di accettare il mutamento disposto dalla controparte, potendo il suddetto comportamento derivare da semplice inerzia o essere giustificato dalla volonta di rinviare a un momento piu opportuno la tutela del proprio diritto al fine di ottenere l'adempimento integrale del contratto. Il giudice del merito puo ravvisare, in concreto, in un comportamento siffatto l'acquiescenza del lavoratore, solo ove possa desumere dal comportamento stesso, apprezzato caso per caso, un'inequivoca manifestazione tacita di volonta. (V 263/71, mass n 349719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)