Sez. L, Sentenza n. 609 del 15/02/1975 (Rv. 373926 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA TACITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA TACITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO.*
Nel comportamento del lavoratore che, in caso di modificazione delle condizioni di lavoro disposte unilateralmente dal datore di lavoro, in luogo di avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la propria opera, puo ravvisarsi una tacita acquiescenza. Ad un siffatto accertamento il giudice del merito puo pervenire soltanto ove possa desumere dal comportamento stesso, apprezzato caso per caso, una inequivoca manifestazione di volonta, potendo in tali casi la volonta essere non libera ovvero il comportamento essere determinato da intenti diversi da quello dell'accettazione delle nuove condizioni. (Conf 1739/74, mass n 369908; 1358/73, mass n 363997).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)