Sez. L, Sentenza n. 725 del 30/01/1984 (Rv. 432984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA REALE NATURA DEGLI EMOLUMENTI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA RETRIBUTIVA - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA REALE NATURA DEGLI EMOLUMENTI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA RETRIBUTIVA - OBBLIGATORIETÀ.*
Nell'applicazione dell'art. 2121 cod. civ. il giudice del merito deve accertare la vera natura (retributiva o restitutoria) degli emolumenti del lavoratore, desumibile dalla volontà contrattuale delle parti e deve sceverare, in quanto corrisposto dal datore di lavoro, le prestazioni che abbiano intrinseca natura retributiva da quelle che sono invece connesse a particolari situazioni o particolari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito secondo cui ai fini dell'indennità di fine rapporto, non aveva carattere retributivo e quindi non doveva essere computato il "trattamento" economico per la permanenza all'estero del lavoratore aggiunto alla sua retribuzione conforme ai minimi, interpretando all'uopo la convenzione intervenuta con il datore di lavoro). (V 5963/81, mass nn 416739 e 416740; (V 1838/81, mass n 412532; (V 5963/79, mass n 401022).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)