Sez. 3, Sentenza n. 10598 del 02/08/2001 (Rv. 548729 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Termine ex art. 2952 cod. civ. - Sua sospensione - Presupposti - Comunicazione all'assicuratore della richiesta del danneggiato - Necessità - Comunicazione proveniente dal danneggiato o da un terzo - Rilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
La sospensione del termine di cui all'art. 2952, comma quarto, cod. civ. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)