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Sez. 3, Sentenza n. 1822 del 23/05/1969 (Rv. 340921 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER I VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA PROMESSE OD ESSENZIALI - ALIUD PRO ALIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340921-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER I VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA PROMESSE OD ESSENZIALI - ALIUD PRO ALIO - DIFFERENZE.*

In materia di compravendita si ha vizio redibitorio oppure Mancanza di qualita promesse o essenziali della cosa consegnata al compratore -ipotesi queste che danno luogo rispettivamente alle azioni previste dagli artt.1490 e 1497 cod.civ., soggette ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art.1495 stesso codice - qualora la cosa presenti imperfezioni, concernenti il processo di produzione o fabbricazione, che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero qualora essa appartenga, per caratteristiche strutturali, ad un tipo o ad una specie diversi da quelli pattuiti. Si ha, invece, consegna di aliud pro alio, che da luogo ad un'ordinaria Azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai suddetti termini di decadenza e prescrizione, qualora la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata in quanto appartenente ad un genere diverso, onde si riveli funzionalmente incapace di assolvere alla destinazione economico-sociale della res vendita e quindi a soddisfare quei correnti bisogni che indussero l'acquirente ad effettuarne l'acquisto. (V. 616-69, massima n.338840 2438-68, massima n.334921 500-68, massima n.331559 1263-67, massima n.327787).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)