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Sez. 3, Sentenza n. 452 del 13/02/1973 (Rv. 362451 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - NOZIONE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZI - NOZIONE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362451-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - NOZIONE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZI - NOZIONE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - IN GENERE - NOZIONE.*

Nella vendita le ipotesi regolate dagli artt 1490 e 1497 cod civ sono sostanzialmente diverse, attenendo i vizi della cosa venduta di cui all'art 1490 alle imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa che la rendano inidonea all'uso cui era stata destinata, o ne provochino un'apprezzabile diminuzione di valore ed implicando, invece, il difetto delle qualita, di cui all'art 1497, che la cosa debba considerarsi come appartenente, per la natura di essa e per gli elementi che la compongono, ad un tizio ovvero ad una specie diversa da quella pattuita. Le predette ipotesi si distinguono poi dalla piu macroscopica figura di inadempimento del venditore consistente nella consegna di aliud pro alio, assoggettata per ogni aspetto alla disciplina dell'Azione di risoluzione per inadempimento ex art 1453 cod civ e quindi svincolata dall'osservanza dei termini di cui all'art 1495 cod civ. (V 1822/69, mass n 340921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)