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Sez. 5, Sentenza n. 7207 del 12/05/2003 (Rv. 562889 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Tasso stabilito dall'art. 11, comma terzo, della legge n. 448 del 1998 - Inferiorità rispetto a quello fissato dalla legge n. 29 del 1961 - Conseguenze - Contrasto con la normativa comunitaria - Disapplicazione.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562889-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, il tasso d'interesse stabilito dall'art. 11, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pari al 2, 5 per cento annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge), è inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2, 5 per cento semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. Così disponendo, il citato art. 11, comma terzo, della legge n. 448 del 1998 si pone in contrasto con la normativa comunitaria (e va pertanto disapplicato), atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia (sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99), osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alla restituzione del tributo di cui trattasi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)