Sez. 5, Sentenza n. 5278 del 15/03/2004 (Rv. 571184 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Tasso stabilito dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448 del 1998 - Inferiorità rispetto a quello fissato dalla legge n. 29 del 1961 - Conseguenze - Contrasto con la normativa comunitaria - Disapplicazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese ed alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia CE del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, il tasso d'interesse stabilito dall'art. 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pari al 2, 5 per cento annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge), non è applicabile dal giudice italiano, per violazione del principio di equivalenza, derivante dalla disparità di trattamento ("in peius") tra ipotesi di violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale. Ne consegue che la disciplina degli interessi applicabile è quella fissata, in via generale, dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)