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Sez. 3, Sentenza n. 439 del 16/02/1974 (Rv. 368151 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - ATTO PER LA PROSECUZIONE DI UNA CAUSA CANCELLATA - CONFIGURABILITA - FORMA DI CITAZIONE - IRRILEVANZA - NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1974-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368151-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - ATTO PER LA PROSECUZIONE DI UNA CAUSA CANCELLATA - CONFIGURABILITA - FORMA DI CITAZIONE - IRRILEVANZA - NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO - ININFLUENZA.*

L'atto processuale, rivolto alla prosecuzione di una causa cancellata dal ruolo e contenente tutti i requisiti indicati dall'art 125 disp att cod proc civ ha la natura di atto riassuntivo di un precedente giudizio, anche se sia stata adottata la Forma della citazione, in luogo di quella della comparsa, prescritta dalla citata norma ed ancorche si sia proceduto ad una nuova iscrizione a ruolo, non richiesta dal successivo art 126.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)