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Sez. 1, Sentenza n. 13428 del 13/09/2002 (Rv. 557378 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio - Delibazione da parte della Corte d'appello - Conseguenze - Norme regolatrici del matrimonio putativo - Applicabilità - Assegnazione della casa coniugale - Disposizione prevista dall'art. 155 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557378-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

Per effetto della delibazione, da parte della Corte d'appello, di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la conseguenza che, richiamando l'art. 129 (che disciplina, appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo) il successivo art. 155 cod. civ., deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza che proprietario della stessa risulti il coniuge non affidatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)