Sez. 1, Sentenza n. 13428 del 13/09/2002 (Rv. 557378 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio - Delibazione da parte della Corte d'appello - Conseguenze - Norme regolatrici del matrimonio putativo - Applicabilità - Assegnazione della casa coniugale - Disposizione prevista dall'art. 155 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
Per effetto della delibazione, da parte della Corte d'appello, di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la conseguenza che, richiamando l'art. 129 (che disciplina, appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo) il successivo art. 155 cod. civ., deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza che proprietario della stessa risulti il coniuge non affidatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)