Sez. 1, Sentenza n. 15558 del 14/07/2011 (Rv. 618860 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE | Pronunzia di nullità del tribunale ecclesiastico - Dichiarazione di esecutività - Effetti - Giudizio di divorzio - Potere - Dovere del giudice di emettere provvedimenti nell'interesse della prole - Cessazione - Esclusione - Facoltà per i coniugi di chiederne in ogni tempo la revisione - Sussistenza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - IN GENERE
La dichiarazione di efficacia, nello Stato italiano, della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, intervenuta nel corso del giudizio di divorzio, non priva il giudice adito del potere-dovere di adottare le disposizioni concernenti l'affidamento, il mantenimento e l'educazione della prole, così come rimane ferma la possibilità per i coniugi di chiederne in ogni tempo la revisione, trovando applicazione le norme dettate in tema di matrimonio putativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 128, Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 ter, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)