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Sez. 2, Sentenza n. 526 del 23/01/1988 (Rv. 457036 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILI - PREZZO EFFETTIVO - RAPPORTI TRA LE PARTI - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457036-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILI - PREZZO EFFETTIVO - RAPPORTI TRA LE PARTI - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ.*

Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, qualora l'accordo simulatorio investa uno degli elementi del contratto, e cioè il prezzo di una compravendita immobiliare, il contratto non perde la sua connotazione peculiare, ma conserva inalterati gli altri suoi elementi, con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto, la prova per testimoni del prezzo effettivo della vendita, versato o ancora da corrispondere, non incontra, tra alienante ed acquirente, i limiti dettati dall'art. 1417 cod. civ. in tema di simulazione né contrasta col divieto posto dall'art. 2722 dello stesso codice, in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per la Mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, sicché la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa, potendo risultare anche da una mera dichiarazione unilaterale del compratore. (V 5975/87, mass n 454350; (Conf 4366/78, mass n 394031).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)