Sez. 1, Sentenza n. 45791 del 03/12/2024 Cc. (dep. 13/12/2024) Rv. 287385-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Richiesta di parte - Vincolo alla cognizione del giudice dell’esecuzione - “Petitum” - Sussistenza - “Causa petendi” - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al "petitum", che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla "causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.). (Vedi: Sez. 1, n. 2955 del 01/07/1991, Rv. 188586 - 01; Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993, dep. 1994, Rv. 198012 - 01).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)