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Sez. 1, Sentenza n. 7518 del 31/01/2025 Cc. (dep. 25/02/2025) Rv. 287560-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Revoca della condizione apposta ai sensi dell'art. 165 cod. pen. - Istanza di parte - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287560-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca della condizione alla quale il giudice della cognizione ha subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l'adozione d'ufficio.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)