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Sez. 5, Sentenza n. 14299 del 26/09/2003 (Rv. 567169 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Imprenditori commerciali in regime forfetario - Accertamento ai sensi dell'art. 2, comma nono, DL n. 853 del 1994, conv. nella legge n. 17 del 1985 - Disciplina derogatoria rispetto a quelle ex art. 39 d.P.R. n. 660 del 1973 - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567169-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di accertamento in rettifica del reddito dell'esercente di una attività commerciale in regime forfetario, l'art. 2, comma nono, D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985 (cosiddetto Visentini - ter), applicabile <ratione temporis> con riferimento all'anno d'imposta 1989, consente agli Uffici finanziari di procedere ad accertamenti induttivi, tenendo conto degli acquisti di merce effettuati dal contribuente e dell' argomentata inattendibilità dell'appostazione del valore delle rimanenze nella contabilità, anche nei confronti di contribuenti in regime forfetario, con i soli obblighi dell'interpello preliminare e la motivazione dei relativi avvisi. La finalità di tale disposizione, valevole indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, è quella di ammettere elementi extracontabili negli accertamenti compiuti nei confronti di alcune categorie di contribuenti, per i quali sussistono forti possibilità di evasione e supporti contabili molto più elementari di quelli ordinari, eliminando la necessità di dover smentire le risultanze contabili per dimostrare la presenza in esse di specifiche infedeltà o inesattezze (Fattispecie relativa ad accertamento nei confronti di commerciante al dettaglio di biancheria, nei cui confronti l'Amministrazine ha desunto l'omessa contabilizzazione di corrispettivi dalla rilevante differenza tra il reale costo della merce venduta e quello dichiarato e i ricavi denunciati).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)