Sez. 5, Sentenza n. 1598 del 26/01/2006 (Rv. 587057 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - IN GENERE | Disciplina ex art. 2, nono comma, del d.l. n. 853 del 1984 - Imprese in contabilità semplificata - Con determinazione forfettaria del reddito d'impresa - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Applicazione - Modalità - Deduzione dei costi dai ricavi secondo il sistema ordinario ex art. 75 t.u.i.r. - Cumulo con la deduzione forfettaria prevista dal regime agevolato - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 2, nono comma, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel prevedere, relativamente agli anni 1985, 1986 e 1987, per le imprese in contabilità semplificata, la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, consente tuttavia agli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo, anche nei confronti dei contribuenti che fruiscono di tale regime agevolato, introducendo quindi elementi extra contabili in presenza di una contabilità più elementare di quella ordinaria, senza che sia tuttavia necessario dimostrare in essa la sussistenza di specifiche infedeltà o inesattezze, fondandosi l'accertamento sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, deducendo da questi i costi inerenti, a norma dell'art. 75, numeri 4 e 5, t.u.i.r.. Una siffatta procedura - consentita altresì in via generale per le imprese minori dall'art. 39, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - prescinde necessariamente dalla disciplina di favore, come tale di natura eccezionale, prevista del detto d.l. n. 853 del 1984, le cui indicazioni, in materia di deduzione forfettaria dei costi, non possono cumularsi con le deduzioni applicate in forza della disciplina ordinaria, cui si rapporta l'attività accertativa di tipo induttivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)