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Sez. 1, Sentenza n. 9310 del 19/09/1997 (Rv. 508130 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Dichiarazioni di volontà coesistenti nella dichiarazione annuale - Errore commesso dal contribuente nella manifestazione della volontà di opzione per il regime semplificato di contabilizzazione - Rilevanza - Deducibilità - Condizioni - Disciplina ex art. 1428 cod. civ. - Applicabilità - Riconoscibilità ed essenzialità dell'errore - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508130-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 1428 cod. civ. (applicabile, in virtù della previsione di cui all'art.1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali), secondo la quale l'errore, per assumere rilievo quale causa di invalidità del negozio giuridico, deve essere essenziale e riconoscibile, si rende applicabile anche in relazione alla dichiarazione unilaterale di volontà, contenuta in una dichiarazione annuale ai fini I.V.A., con la quale il contribuente opti per il regime semplificato di contabilizzazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 36 bis, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, ed in relazione alla quale il contribuente deduca che la stessa costituisca il risultato di un errore da lui commesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1433, Cod. Civ. art. 1324, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)