Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 11/05/2012 (Rv. 622691 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Emendabilità della dichiarazione dei redditi - Possibilità - Limiti - Dati riferibili ad espressione di volontà negoziale - Errore essenziale ed obiettivamente riconoscibile - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa ad errore in tema di esercizio della facoltà di opzione di utilizzo in compensazione delle perdite di esercizio negli anni pregressi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
La dichiarazione dei redditi affetta da errore, anche omissivo, sia esso di fatto o di diritto, è sempre emendabile e ritrattabile, salvi i limiti temporali derivanti dall'esaurimento del rapporto tributario, per quanto concerne i dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errore relativo all'indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ., estesa dall'art. 1324 cod. civ. agli atti unilaterali in quanto compatibile, di fornire la prova che lo stesso abbia i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando l'inemendabilità dell'errore nell'indicazione di quali delle perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi si intendesse utilizzare in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto di dichiarazione, in quanto lo stesso, riferito ad una manifestazione di volontà negoziale, inerente all'esercizio della facoltà di opzione da esercitare separatamente in relazione alle perdite di ciascuno dei cinque anni precedenti, era privo del necessario requisito della obiettiva riconoscibilità).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)