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Sez. 1, Sentenza n. 40280 del 21/05/2013 Ud. (dep. 27/09/2013) Rv. 257326 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza di condanna - Ricorso per cassazione - Conversione in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. - Poteri del giudice d'appello - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257326-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO

In tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli. (Fattispecie in cui la Corte di appello, accogliendo il ricorso per cassazione del P.M. per difetto di motivazione in ordine alla concessione di un'attenuante, aveva provveduto a rideterminare "in peius" la pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)