Sez. 1, Sentenza n. 15025 del 14/02/2006 Ud. (dep. 02/05/2006) Rv. 234039 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Ricorso per cassazione - Conversione del ricorso in caso di appello dell'imputato - Poteri e criteri di cognizione da parte del giudice di appello - Fattispecie in tema di riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO
In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, essendo stato convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di condanna per omicidio volontario, nella quale era stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, a seguito dell'interposizione dell'appello da parte dell'imputato, correttamente il giudice di secondo grado avesse effettuato l'esame nel merito, ritenendo invece insussistente tale attenuante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)