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Sez. 1, Sentenza n. 49570 del 11/03/2016 Ud. (dep. 22/11/2016) Rv. 268648 - 01

IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Giudizio abbreviato - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Conversione del ricorso in appello - Rigetto dei motivi di ricorso - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268648-01

IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE

La conversione in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato non preclude la legittimazione e l'interesse della parte pubblica ad impugnare la pronuncia di appello se siano state rigettate, anche in parte, le sue richieste. (In motivazione la Corte ha precisato che, in conseguenza della conversione, non muta la natura di impugnazione di legittimità del ricorso, sicché la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., riprendendo la propria funzione di giudice del merito solo qualora ritenga fondata una censura in diritto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)