Sez. 2, Sentenza n. 5325 del 10/10/1981 (Rv. 416071 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PREVALENZA ANCHE SOLTANTO QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI COLLABORATORI DELL'AGENTE O DEL RAPPRESENTANTE - ASSOGGETTABILITÀ DI DETTI RAPPORTI AL NUOVO RITO - ESCLUSIONE - AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO E PICCOLO IMPRENDITORE - NOZIONI COINCIDENTI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PREVALENZA ANCHE SOLTANTO QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI COLLABORATORI DELL'AGENTE O DEL RAPPRESENTANTE - ASSOGGETTABILITÀ DI DETTI RAPPORTI AL NUOVO RITO - ESCLUSIONE - AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO E PICCOLO IMPRENDITORE - NOZIONI COINCIDENTI - ESCLUSIONE.*
Il nuovo rito del lavoro non è applicabile, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., alle controversie relative a rapporti di Agenzia o rappresentanza commerciale nei quali, rispetto all'attività personale di tali soggetti, assumano prevalenza, anche soltanto quantitativa, le prestazioni lavorative dei loro collaboratori. Infatti, la nozione di agenti o rappresentanti di commercio considerati da tale disposizione non coincide con la nozione di piccolo imprenditore dettata dall'ultima parte dell'art. 2083 cod. civ., giacché la prima norma, a differenza della seconda, oltre a richiedere l'ulteriore requisito della prestazione d'opera continuativa e coordinata, riferisce la prevalenza delle prestazioni personali soltanto all'attività lavorativa dell'agente o del rappresentante commerciale e non anche ai componenti della sua famiglia. (V. 133/76, mass n. 378774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)