Sez. L, Sentenza n. 133 del 16/01/1976 (Rv. 378774 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI AGENZIA - COMPRENSIONE - CONDIZIONI - PREVALENZA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI COLLABORATORI O DELL'ENTITA DEL CAPITALE INVESTITO - DISCIPLINA PROCESSUALE SPECIALE - ESCLUSIONE - AGENTI E RAPPRESENTANTI SOGGETTI ALLA PREDETTA DISCIPLINA - COINCIDENZA CON I PICCOLI IMPRENDITORI EX ART 2083 COD CIV - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI DI AGENZIA - COMPRENSIONE - CONDIZIONI - PREVALENZA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI COLLABORATORI O DELL'ENTITA DEL CAPITALE INVESTITO - DISCIPLINA PROCESSUALE SPECIALE - ESCLUSIONE - AGENTI E RAPPRESENTANTI SOGGETTI ALLA PREDETTA DISCIPLINA - COINCIDENZA CON I PICCOLI IMPRENDITORI EX ART 2083 COD CIV - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art 409 n 3 cod proc civ (nuovo testo) va intesa nel senso che il limite dell'applicabilita della disciplina processuale di cui al titolo quarto, capo primo del libro secondo cod proc civ, rappresentato dalla sussistenza di una 'prestazione di opera continuata e coordinata, prevalentemente personalè, non riguarda soltanto i rapporti di collaborazione genericamente menzionati in detta norma, ma anche i rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale in essa elencati in modo specifico; e cio in quanto solo la prevalenza delle prestazioni personali degli agenti e dei rappresentanti da luogo a quell'assimilabilita dei rapporti di Agenzia e di rappresentanza a quelli di lavoro subordinato, la quale costituisce, a sua volta, la ratio della disposta identita di disciplina processuale. Ne consegue che sono sottratti a questa disciplina le controversie relative a rapporti di Agenzia e di rappresentanza, nei quali assumono prevalenza, rispetto all'attivita personale dei detti soggetti, le prestazioni lavorative dei loro collaboratori, ovvero l'entita del capitale investito. Peraltro, deve escludersi che la sfera degli agenti e dei rappresentati soggetti alla cennata disciplina processuale coincida con quella risultante dalla nozione di piccolo imprenditore di cui all'art 2083 cod civ, in quanto non solo la 'prestazione di opera continuata e coordinatà richiesta dal citato art 409 n 3 cod proc civ integra un requisito diverso ed aggiuntivo rispetto a quello dell'attivita professionale, di cui al citato art 2083 cod civ, ma la prevalenza delle prestazioni personali, richiesta dalla menzionata norma processuale per l'estensione della disciplina delle controversie di lavoro, si riferisce - contrariamente a quanto dispone l'art 2083 cod civ, ai fini della individuazione del piccolo imprenditore - soltanto all'attivita lavorativa propria dell'agente o del rappresentante e non anche a quella propria dei componenti della sua famiglia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)