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Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 09/03/1982 (Rv. 419339 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419339-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*

L'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. comprende nella sua previsione i rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale solo se essi si concretano in una prestazione d'opera di carattere prevalentemente personale, nel senso della prevalenza nella medesima, con riguardo all'oggetto dell'attività commessa dal preponente, dell'apporto della personale attività lavorativa dell'agente o del rappresentante. Pertanto, esulano dall'indicata previsione i rapporti nei quali predominano, rispetto all'attività personale prestata dai soggetti suddetti, le prestazioni lavorative dei loro rispettivi collaboratori, ovvero l'entità del capitale investito, sicché l'attività dell'agente o del rappresentante assume carattere direttivo ed organizzativo, cioè imprenditoriale e non lavorativo in senso tecnico, per la Rilevanza che va attribuita alla sua figura di datore di lavoro (nei confronti dei propri collaboratori, da lui dipendenti), piuttosto che a quella di prestatore d'opera (nei confronti del committente). (V 5325/81, mass n 416071; (V 2012/81, mass n 412732; (V 2550/80, mass n 406280; (Conf 460/80, mass n 403832).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)