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Sez. L, Sentenza n. 5650 del 08/06/1999 (Rv. 527211 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri ex accordo interconfederale del 1965 - Onere probatorio - Spettanza al datore di lavoro - Oggetto - Limiti.
Stato
decisa il 1999-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527211-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In caso di licenziamento collettivo l'osservanza dei criteri di scelta fissati dagli accordi interconfederali è oggetto di un obbligo del datore di lavoro nei confronti dei singoli lavoratori, con la conseguenza che, a norma dell'art. 2697 cod. civ., è a carico del datore di lavoro l'onere di dare la relativa prova, consistente nell'esternazione delle valutazioni comparative compiute in funzione delle esigenze aziendali, dell'anzianità e, per l'accordo interconfederale del 1965, dei carichi di famiglia dei lavoratori. Una tale esternazione può richiedere nel caso concreto la produzione in giudizio di una vera e propria graduatoria, ma questa resta oggetto di un onere, ai fini della prova, e non di un obbligo del datore di lavoro (nel caso di specie, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'esclusione da parte del giudice di merito dell'obbligo del datore di lavoro di predisporre una graduatoria dei dipendenti interessati al licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1990 num. 300 art. 18, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)