Sez. L, Sentenza n. 2188 del 15/02/2001 (Rv. 543875 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Onere di allegazione e onere probatorio - Ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di licenziamenti collettivi incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della corretta applicazione dei criteri di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, in analogia con la previsione dell'articolo 5 della legge n. 604 del 1966; ciò implica che fatti costitutivi della pretesa del lavoratore sono l'esistenza del rapporto di lavoro e il licenziamento, e l'osservanza dei criteri di scelta si configura quale fatto impeditivo che deve essere allegato nella comparsa di risposta e provato dal datore di lavoro, mentre le contestazioni del lavoratore circa i propri titoli prioritari per la conservazione del rapporto hanno il valore di fatti costitutivi di secondo grado da dedurre nella prima difesa utile.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)