diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6652 del 19/07/1997 (Rv. 506166 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri previsti dall'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 - Esigenze tecnico - produttive, carichi di famiglia e anzianità - Onere probatorio del datore di lavoro e del lavoratore - Oggetti rispettivi.
Stato
decisa il 1997-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506166-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale assoggettato alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della l. 23 luglio 1991 n. 223, il datore di lavoro - il quale, nella scelta dei lavoratori da licenziare, deve osservare i criteri, previsti dall'accordo interconfederale del 5 maggio 1965, relativi alle esigenze tecnico - produttive, ai carichi di famiglia e all'anzianità, che vanno applicati congiuntamente, con la facoltà tuttavia per il datore di lavoro di privilegiare il criterio delle esigenze tecnico - produttive - ha l'onere di fornire la prova dell'osservanza di tali criteri, prova che, seppur non deve riguardare, analiticamente, le posizioni di ciascun lavoratore, deve comunque superare le contestazioni che, sul punto, siano state svolte dal lavoratore licenziato con riferimento in particolare all'anzianità di servizio di quest'ultimo ed ai suoi carichi di famiglia. Il lavoratore ha invece l'onere di specificare gli elementi di fatto (anzianità di servizio e carichi di famiglia) afferenti alla sua persona, in modo da consentire al datore di lavoro di provare a sua volta la legittimità della sua scelta specificando i raffronti operati con gli altri lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1964 num. 604 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)