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Sez. 1, Sentenza n. 5302 del 25/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 208729 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione di cui all'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Si estende ai cd. "tempi morti" del processo.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208729-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi concernenti reati tra quelli indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali, cioè i cosiddetti "tempi morti" del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)