Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 20/04/1999 Cc. (dep. 04/11/1999) Rv. 214573 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione disposta a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Intervalli fra un'udienza e l'altra - Operatività - Eccezione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., opera non soltanto con riguardo al tempo dedicato alle udienze, ma anche agli intervalli fra un'udienza e l'altra, salvo il caso che questi derivino da rinvii immotivati, tanto da superare il limite della ragionevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)