Sez. 6, Sentenza n. 34693 del 16/07/2008 Cc. (dep. 05/09/2008) Rv. 240709 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Estensione ai "tempi morti" - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi concernenti reati tra quelli indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali, cioè i cosiddetti "tempi morti" del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)