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Sez. U, Sentenza n. 17 del 19/06/1996 Cc. (dep. 24/07/1996) Rv. 205337 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Sospensione di cui all'art. 304, secondo comma cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Estensione all'intero periodo per cui è disposta, compresi gli intervalli fra le udienze - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205337-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., per la particolare complessità del dibattimento, non è limitata ai soli giorni in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza, ma si estende all'intero periodo, comprensivo quindi degli intervalli (cosiddetti "tempi morti") tra un'udienza e l'altra.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)