Sez. 2, Sentenza n. 2504 del 10/04/1986 (Rv. 445602 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - EXTRAPETIZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE DI REINTEGRAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - EXTRAPETIZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE DI REINTEGRAZIONE.*
Il vizio di extrapetizione sussiste soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti della domanda e delle eccezioni, ovvero su questioni non proposte e non rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, cioè non compreso neanche virtualmente o implicitamente nella domanda. Pertanto, nel caso di esperimento di Azione di reintegrazione la quale è rivolta al ripristino di una situazione di fatto illegittimamente alterata dal convenuto, non incorre nel suddetto vizio la pronuncia del giudice del merito, che, nell'accogliere la domanda, fissi i limiti entro i quali debba essere disposto il chiesto ripristino, in relazione all'accertata estensione dello allegato possesso (nella specie, vertendosi in tema di passaggio sul fondo altrui, determinando l'ampiezza e le modalità del passaggio stesso). (V 7581/83, mass n 432179; (V 2109/80, mass n 405763; (V 606/80, mass n 403995; (V 606/80, mass n 404062).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)