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Sez. 1, Sentenza n. 2870 del 11/02/2005 (Rv. 579517 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Termine fissato per il compimento della espropriazione nella dichiarazione di pubblica utilità - Scadenza - Conseguenze - Inefficacia di detta dichiarazione - Provvedimenti legislativi di proroga del periodo di occupazione illegittima - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579517-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la proroga disposta dall'art. 22, legge n. 158 del 1991 riguarda soltanto il termine previsto dall'art. 20, secondo comma, legge n. 865 del 1971, e cioè il termine fissato per l'occupazione temporanea e d'urgenza dell'area da espropriare e, quindi, non interferisce sul diverso termine stabilito con la dichiarazione di pubblica utilità per il compimento della procedura ablativa, il cui decorso determina l'inefficacia di detta dichiarazione, anche se non sia ancora scaduto il termine per l'occupazione, con la conseguenza che quest'ultima diviene illegittima, in quanto non più assistita da titolo giustificativo e non ricollegabile ad un progetto di opera pubblica, dovendo considerarsi l'eventuale successivo decreto di espropriazione 'tamquam non esset', perchè emesso in carenza di potere.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13 com. 1, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13 com. 3, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1991 num. 158 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)