Sez. 5, Sentenza n. 5739 del 16/03/2005 (Rv. 582251 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Società di capitali - Operazione passiva compiuta in vista dell'esercizio dell'attività d'impresa - Esclusiva effettuazione - Operazioni attive - Assenza - Detrazione dell'imposta sull'acquisto - Diritto - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
La detrazione dell'IVA regolata dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, connessa all'inerenza dei "beni o servizi acquistati o importati" all'attività d'impresa, è configurabile, in presenza di documentate spese di investimento, sostenute in vista dello svolgimento di attività lucrativa articolata in un'iniziativa complessa e quantitativamente rilevante, anche in assenza di operazioni attive, non potendo escludersi che una società intenda perseguire lo scopo per cui è stata costituita solo perché costretta ad una stasi da una temporanea crisi finanziaria o da fluttuazioni del mercato (la sentenza impugnata aveva invece ritenuto che una società di capitali, avente per oggetto attività immobiliare, non avesse diritto alla detrazione assolta sull'acquisto di un immobile, per il quale due anni dopo aveva ottenuto licenza edilizia, sul rilievo della non riferibilità di quell'acquisto ad attività d'impresa, atteso che ad esso non erano seguite operazioni attive idonee a consentire la rivalsa, il che si sarebbe dedotto dall'inerzia della società a fronte del cospicuo investimento iniziale, inerzia non contraddetta, secondo la decisione gravata, dalle difficoltà economiche - pignoramento immobiliare - affrontate dalla contribuente).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)