diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3862 del 13/06/1981 (Rv. 414508 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE STIPULATI PER UN PERMANENTE INSERIMENTO DELL'ARTISTA NELL'ORGANIZZAZIONE STABILE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE DI SPETTACOLI - IPOTESI ECCEZIONALI EX ART 1 LETT E) DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414508-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE STIPULATI PER UN PERMANENTE INSERIMENTO DELL'ARTISTA NELL'ORGANIZZAZIONE STABILE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE DI SPETTACOLI - IPOTESI ECCEZIONALI EX ART 1 LETT E) DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

I contratti a termine stipulati non per la realizzazione di spettacoli specifici e determinati, ma per un permanente inserimento dell'artista nell'organizzazione stabile dell'impresa di produzione, non rientrano nell'eccezione (scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli) contemplata dall'art 1 lett e) della legge 18 aprile 1962 n 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. (V 6001/79, mass n 402705; (V 1017/79, mass n 397212).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)