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Sez. 1, Sentenza n. 1234 del 01/02/1993 (Rv. 480615 - 01)

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale | Presupposto - Cambiale impregiudicata - Restituzione al girante - Necessità - Azione cambiaria - Prescrizione per inattività del giratario - Azione causale - Esperibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480615-01

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale

In tema di azioni cambiarie, per poter agire ex causa contro il proprio girante, il giratario è tenuto, a norma dell'art. 66 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, a restituire al girante la cambiale impregiudicata, ossia idonea a costituire titolo valido per l'esercizio delle azioni cambiarie che possono competere ad esso girante contro il proprio debitore, con la conseguenza che il giratario, che abbia lasciato prescrivere, per propria inattività, l'azione cambiaria non può esperire l'azione causale contro il girante.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)