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Sez. 1, Sentenza n. 8330 del 12/10/1994 (Rv. 488072 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Azione cambiaria di regresso o diretta - Prescrizione per inattività del giratario - Azione causale proposta dal giratario - Inammissibilità - Girante - Titoli da lui girati - Mancato pagamento - Conoscenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488072-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

In base all'art. 66, comma terzo, legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che possono allo stesso competere nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione causale proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione cambiaria di regresso, pertinente al girante, o diretta, pertinente al girante che sia anche primo prenditore. Nè vale ad escludere tale conseguenza l'eccezione che la prescrizione dell'azione cambiaria è dipesa dall'inerzia del girante nonostante la conoscenza del mancato pagamento dei titoli da lui girati, atteso che il mancato esercizio (per qualsiasi motivo) dei diritti nascenti dal possesso della cambiale può essere giuridicamente predicato solo per il portatore del titolo, unico legittimato ad esercitarli, ma non è praticabile nei confronti di chi quel possesso non abbia.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)