Sez. 1, Sentenza n. 1640 del 16/02/1998 (Rv. 512685 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Del giratario, nei confronti del girante - Condizioni di ammissibilità - Restituzione al girante, della cambiale impregiudicata - Necessità - Conseguenze - In caso di consumatasi prescrizione dell'azione cambiaria, per inattività del giratario - Azione causale - Esperibilità - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
In base all'art. 66, comma terzo, della legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione "causale" proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione "cambiaria" di regresso, spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore, e non vale ad escludere tale conseguenza la conoscenza informale che il girante abbia avuto del mancato pagamento dei titoli da lui girati, atteso che il mancato esercizio dei diritti nascenti dalla cambiale può essere giuridicamente addebitato solo al portatore del titolo, essendo egli il solo soggetto legittimato ad esercitarli.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)