Sez. 3, Sentenza n. 6147 del 08/07/1997 (Rv. 505816 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Deduzione, in primo grado, della parte vittoriosa circa l'inammissibilità di un' eccezione proposta dalla controparte - Esame della detta eccezione e suo rigetto nel merito - Onere della parte vittoriosa di riproporre in appello la questione di inammissibilità dell'eccezione - Sussistenza - Termine - Mancato assolvimento di detto onere - Conseguenze - Giudicato sulla pronunzia, di primo grado, di ammissibilità dell'eccezione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Qualora il giudice di primo grado, disattendendo la tesi della sua inammissibilità, abbia esaminato e rigettato nel merito un'eccezione ritenendola ritualmente acquisita al tema del dibattito processuale, la parte risultata vittoriosa ha l'onere, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. di riproporre la deduzione di inammissibilità dell'eccezione nel corso del giudizio di appello (entro l'udienza di precisazione delle conclusioni) e ove non vi provveda non può, con il ricorso per cassazione, muovere utilmente alla sentenza di secondo grado censure attinenti alla ritualità dell'eccezione, il positivo riscontro della quale è coperto dal giudicato formatosi sulla statuizione del primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)