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Sez. 6, Sentenza n. 22889 del 04/04/2019 Cc. (dep. 23/05/2019) Rv. 275531 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Richiesta di accedere al controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Provvedimento di rigetto – Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. – Sussistenza – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275531-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., in quanto il rinvio a detta norma non implica la completa ricezione del modello procedimentale ivi descritto, compreso il ricorso in sede di legittimità, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell'udienza camerale, né può trovare applicazione l'art. 111 Cost., in quanto il provvedimento non incide sulla libertà personale e non ha carattere di definitività. (Vedi: SS.UU., n. 17/1992, Rv. 191786).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)