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Sez. 2 - , Sentenza n. 31280 del 12/04/2019 Cc. (dep. 16/07/2019) Rv. 276332 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Richiesta di accedere al controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011 - Provvedimento di rigetto - Mezzi di impugnazione - Appello – Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. – Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276332-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. e non con atto di appello, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, operante anche nel sistema delle misure di prevenzione, atteso che fra i provvedimenti appellabili ai sensi degli artt. 10 e 27 del d. lgs. n. 159 del 2011 non è ricompreso quello emesso ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, citato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'oggetto del ricorso è limitato ai soli vizi derivanti da violazione di legge, poiché un rimedio impugnatorio che consentisse la rivalutazione dei presupposti delle misure interdittive adottate dal prefetto determinerebbe un'inutile duplicazione del giudizio amministrativo, non coerente con l'assetto della misura).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)