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Sez. 6, Sentenza n. 26342 del 09/05/2019 Cc. (dep. 14/06/2019) Rv. 275954 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Richiesta di accedere al controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Provvedimento di rigetto – Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. – Sussistenza – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275954-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In materia di misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., in quanto il rinvio a detta norma non implica la completa ricezione del modello procedimentale ivi descritto, compreso il ricorso in sede di legittimità, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell'udienza camerale e non trova applicazione l'art. 111 Cost., atteso che il provvedimento non incide sulla libertà personale e non ha carattere di definitività.(Vedi SS.UU., n. 17/1992, Rv. 191786).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)