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Sez. 5, Sentenza n. 5186 del 02/10/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 260196 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Amministratore che si ripaghi di un credito verso la società - Reato configurabile - Bancarotta preferenziale - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260196-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, l'amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la società fallita risponde di bancarotta preferenziale - non di bancarotta fraudolenta patrimoniale - specificamente connotata dall'alterazione della "par condicio creditorum", essendo, invece irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la specifica qualità di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)