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Sez. 5, Sentenza n. 28077 del 15/04/2011 Ud. (dep. 15/07/2011) Rv. 250461 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Liquidatore che riconosca a se stesso il credito vantato nei confronti della società fallita o fallenda e la incassi - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Esclusione - Integrazione del reato di bancarotta preferenziale.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250461-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Non integra il reato di bancarotta per distrazione ma quello di bancarotta preferenziale il liquidatore che riconosca a se stesso il credito vantato nei confronti della società fallita o fallenda e lo incassi; infatti, il fatto che attraverso tale condotta favorisca se stesso e non un qualsiasi creditore non impedisce che sussista l'ipotesi di cui all'art. 216, comma terzo, L.fall., mentre la particolare gravità della condotta, consistente nell'approfittamento di una posizione di privilegio può essere apprezzata in sede di trattamento sanzionatorio, ben potendo l'autoliquidazione valutarsi, ai fini della pena, condotta più grave sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, rispetto ad altre condotte preferenziali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)