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Sez. 5, Sentenza n. 25292 del 30/05/2012 Ud. (dep. 26/06/2012) Rv. 253001 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Amministratore che si ripaghi di un credito verso la società - Reato configurabile - Bancarotta preferenziale - Esclusione - Bancarotta patrimoniale per distrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253001-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

L'amministratore che si ripaghi di un proprio credito verso la società risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e non di bancarotta preferenziale, non potendo scindersi la sua qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)