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Sez. L, Sentenza n. 11851 del 16/11/1995 (Rv. 494661 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Prova - Ordinarie preclusioni - Applicabilità - Esclusione - Accertamento - In ogni stato e grado - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie di produzione documentale in corso di causa non autorizzata dal giudice nel rito del lavoro.
Stato
decisa il 1995-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494661-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Le ordinarie preclusioni relative all'acquisizione del materiale probatorio occorrente per la decisione della causa non operano ai fini dell'accertamento della legittimazione processuale, che può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione sul punto della cosa giudicata. (Nella specie la S.C., sulla base dell'indicato principio, ha confermato la sentenza d'appello con cui, in una causa di lavoro, era stata esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da società succeduta per incorporazione a quella presente in primo grado, benché solo nel corso del secondo grado fosse stata prodotta, senza previa autorizzazione, la documentazione relativa a tale evento e ai poteri del legale rappresentante della società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)