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Sez. L, Sentenza n. 12547 del 27/08/2003 (Rv. 566302 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Accertamento in ogni stato e grado - Deducibilità per la prima volta nel giudizio di cassazione - Ammissibilità - Conseguenze - Ammissibilità della prova documentale prodotta per la prima volta in cassazione.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566302-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Premesso che la prova dell'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha rilasciato la procura a stare in giudizio deve essere fornita dal rappresentante solo se venga negata l'esistenza dell'atto di conferimento, la questione della regolarità della procura può essere sollevata per la prima volta in cassazione anche con riferimento ai precedenti gradi di giudizio, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; tuttavia, qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, la prova (documentale) della sussistenza della legittimazione processuale può essere fornita anche in questa sede, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)