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Sez. L, Sentenza n. 7355 del 12/07/1999 (Rv. 528538 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto - Potere dell'INPS di richiedere al lavoratore la documentazione necessaria - Sussistenza - Criteri.
Stato
decisa il 1999-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528538-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In caso di insolvenza del datore di lavoro, al fine di ottenere dall'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto posto a carico dell'apposito Fondo di garanzia, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria, che, sulla base del criterio dell'onere della prova e dell'esigenza dell'istituto erogante di disporre dei dati necessari richiesti per effettuare la trattenuta d'imposta, nonché dell'esercizio dei poteri di autoregolamentazione da parte della pubblica amministrazione, sia richiesta dall'ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 2 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)