Sez. L, Sentenza n. 18136 del 10/08/2006 (Rv. 592086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Obbligo del Fondo di garanzia - Condizioni - Produzione di documenti attestanti circostanze ulteriori rispetto all'esistenza del credito e della insolvenza datoriale - Onere a carico del lavoratore - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
L'obbligo del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, consegue al semplice accertamento dell'esistenza del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dell'insolvenza dell'obbligato (acclarata attraverso la procedura concorsuale ovvero quella esecutiva individuale) e, pertanto, non può essere subordinato alla produzione, da parte del lavoratore, di documentazione ulteriore, relativa ad altre circostanze (quali la corresponsione di acconti da parte del datore di lavoro, il reddito del lavoratore, l'anzianità di questo ai fini della determinazione dell'imposta), non essendo normativamente previsto un corrispondente onere del lavoratore, né potendo su questi pesare l'eventuale inadempimento datoriale in relazione al suo obbligo di informazione nei confronti dell'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)